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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello

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Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

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Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e

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(Pagamento ai creditori).

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(Convocazione dei creditori).

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I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice

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Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei

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Del comitato dei creditori.

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(Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).

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(Adunanza dei creditori).

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(Delegazione dei creditori).

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(Concorso dei creditori).

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(Adunanza dei creditori).

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Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione

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Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria

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Possono intervenire in causa gli altri creditori.

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Degli effetti del fallimento per i creditori.

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(Effetti del concordato per i creditori).

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(Comunicazione ai creditori e ai terzi).

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(Domande dei creditori e dei terzi).

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Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto

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La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti

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(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva).

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E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.

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(Avviso ai creditori per la verifica).

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(Concordato nel caso di numerosi creditori).

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Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

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(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

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(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

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(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili).

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L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

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(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

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(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

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del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza

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La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con

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(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

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Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina

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I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

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Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

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(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito).

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(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

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Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro

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I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli

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creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi

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stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine

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Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

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L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

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Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.

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Dopo il drcreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte

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Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

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